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[1]Sono applicabili ai testimoni chiamati dalla Giunta le disposizioni di cui agli articoli, 306, 364, 365 num. 3, 368, 369 num. 4, 370 num. 4 del Codice penale.

[2]Se il testimonio ritratta la falsa testimonianza o palesa il vero dinanzi alla Giunta prima che contro di lui si sia istituito procedimento penale, la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere sara' diminuita da uno a tre gradi.

Testo in vigore dal 8 luglio 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-03;2579~art3 · fonte del testo

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