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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]All'articolo 2 della legge 7 luglio 1861 verra' sostituito il seguente:
[8]L'ammontare delle spese di costruzione di questa linea, del costo del materiale mobile e di ogni altra spesa occorrente alla completa costruzione della linea da Firenze all'incontro colle strade ferrate romane, come limite oltre il quale non potra' in nessun caso eccedere il capitale contemplato nell'articolo 9 della convenzione, verra' stabilito con Decreti Reali sui progetti e sui preventivi da presentarsi dalla Societa' prima di far luogo alle emissioni delle obbligazioni.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Dat. a Torino addi' 16 aprile 1862.
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.
[13]Depretis.
Testo in vigore dal 24 aprile 1862 al 16 dicembre 2009
