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[1]Nei porti di Genova, Savona, Livorno, Cagliari, Porto-ferraio, Napoli, Castellamare, Ancona, Brindisi, Bari, Palermo, Messina, Catania, Trapani, Girgenti, Augusta, Siracusa, Taranto, Porto-Torres e Pozzuoli, saranno istituiti, sotto l'immediata dipendenza dell'Autorita' amministrativa provinciale, Uffizi di sanita' marittima con impiegati propri, i quali Uffizi potranno essere istituiti temporaneamente dal Governo in altri porti, ove e quando il bisogno ne occorra.
[2]Negli scali rimanenti, sara' Agente di sanita' marittima sotto la dipendenza del Prefetto, il Sindaco del Comune ov' e' lo scalo, e sotto i di lui ordini il servizio sanitario sara' fatto da Agenti designati dal Prefetto.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1866 al 16 dicembre 2009
