Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1908, n. 301
1La L. 28 giugno 1908, n. 301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato a tutto il 30 giugno 1909 il termine assegnato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito per riferire al Parlamento, dalla legge 6 giugno 1907, numero 287".
L. 30 giugno 1909, n. 412
2La L. 30 giugno 1909, n. 412 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato a tutto il 30 giugno 1910 il termine assegnato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito, per riferire al Parlamento, dalla legge 6 giugno 1907, n. 287".
Testo in vigore dal 18 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
