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Per la esecuzione del suo mandato, la commissione potra' citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, e fare tutte quelle altre indagini che possono condurre all'accertamento della verita', il tutto con i poteri relativi attribuiti al magistrato inquirente dal codice di procedura penale e con le pene corrispondenti stabilite dal codice penale, da applicarsi dalla competente autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
