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Per l'esecuzione del suo mandato, la Commissione potra' citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, e fare tutte quelle altre indagini che possono condurre all'accertamento della verita' - il tutto con i poteri relativi attribuiti al magistrato inquirente dal codice di procedura penale o con le pene corrispondenti attribuiti dal codice penale, da applicarsi dalla competente autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 15 aprile 1904 al 16 dicembre 2009
