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[1]La Commissione sara' composta di sei senatori eletti dal Senato, di sei deputati eletti dalla Camera a norma dell'art. 13, paragrafo penultimo, del proprio regolamento, e di cinque membri nominati con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.
[2]Eleggera' nel suo seno il proprio presidente.
[3]I deputati membri della Commissione continueranno nel proprio ufficio anche se in loro cessera' il mandato legislativo.
Testo in vigore dal 15 aprile 1904 al 16 dicembre 2009
