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[1]Gli anni di servizio per gli effetti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno computati a norma dell'articolo 25 della legge 27 giugno 1850, n° Pero', se il tempo di servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata avesse durato meno di sei mesi, esso sara' calcolato come un anno intero; sara' pure calcolato come un anno intero il tempo di servizio sotto le armi per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, quando avesse durato meno di sei mesi, ma piu' di tre mesi.
[2]Tuttavia in un periodo di dodici mesi non puo' computarsi piu' di un anno di servizio, ancorche' l'ufficiale sia stato richiamato sotto le armi due o piu' volte.
Testo in vigore dal 9 giugno 1875 al 16 dicembre 2009
