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[1]Il tempo trascorso in congedo illimitato non e' valutato per il diritto alla giubilazione e nella determinazione della pensione per i militari di truppa, eccetto per coloro i quali nel giorno della pubblicazione della presente legge avrebbero diritto alla giubilazione ai termini delle leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865.
[2]Non e' parimenti valutato per gli ufficiali di complemento e di milizia; per tutti questi ufficiali inoltre non e' tenuto conto per gli effetti summenzionati di quel tempo che chiamati dal congedo illimitato dovrebbero passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale non obbligatorio.
[3]Gli ufficiali di complemento e della milizia mobile sono considerati in congedo illimitato quando non sono sotto le armi.
Testo in vigore dal 9 giugno 1875 al 16 dicembre 2009
