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Il volontario di un anno e' mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di avere raggiunto il grado necessario di istruzione militare, potra' essere obbligato a prolungare il servizio anche sino a sei mesi.
Testo in vigore dal 9 giugno 1875 al 16 dicembre 2009
