Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' esteso fino al 26° anno di eta' il ritardo della chiamata sotto le armi, concesso dall'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1871, n. 349, per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori, ed e' accordato e continua ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.
[2]Questa concessione e' estesa anche al giovane che, assumendo l'arruolamento volontario di un anno:
- a)Stia imparando un mestiere, un'arte o professione, od attenda a studi dai quali non possa essere distolto senza grave pregiudizio pel suo avvenire;
- b)Sia indispensabilmente necessario per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attenda per conto proprio o della famiglia.
Testo in vigore dal 9 giugno 1875 al 16 dicembre 2009
