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[1]Gli inscritti di ogni classe di leva che, essendo idonei al servizio militare, hanno diritto per le leggi vigenti all'esenzione dal servizio nell'esercito, costituiscono il contingente di terza categoria e fanno parto della milizia territoriale.

[2]Alla stessa categoria faranno passaggio i sott'ufficiali, caporali e soldati che, in virtu' degli articoli 95, 96 e 157 della legge attuale, avrebbero il congedo assoluto.

Testo in vigore dal 9 giugno 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-06-07;2532~art3 · fonte del testo

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