Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I militari, che alla data della promulgazione della presente legge si trovassero gia' nei casi previsti dagli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento dell'esercito, potranno far valere il loro diritto al congedo assoluto, purche' ne facciano regolare domanda entro sei mesi.

Testo in vigore dal 9 giugno 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-06-07;2532~art16 · fonte del testo

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