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[1]E' fatta facolta' al Ministro della guerra di accordare la rafferma volontaria di un anno ai militari che hanno compiuto la ferma permanente di anni otto.

[2]Egli potra' inoltre concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche sino a che cessi il loro obbligo di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, senza che contraggano nuove ferme volontarie, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che, ultimata la loro ferma d'obbligo, intendano di proseguire il servizio.

Testo in vigore dal 9 giugno 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-06-07;2532~art14 · fonte del testo

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