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[1]E' fatta facolta' al Ministro della guerra di accordare la rafferma volontaria di un anno ai militari che hanno compiuto la ferma permanente di anni otto.
[2]Egli potra' inoltre concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche sino a che cessi il loro obbligo di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, senza che contraggano nuove ferme volontarie, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che, ultimata la loro ferma d'obbligo, intendano di proseguire il servizio.
Testo in vigore dal 9 giugno 1875 al 16 dicembre 2009
