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[1]Il bilancio di previsione per l'esercizio seguente constera' dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa, distinti, questi ultimi, per Ministeri.
[2]Siffatti stati di previsione saranno accompagnati da un riepilogo dal quale emergano i risultati complessivi di essi.
[3]Gli stati di previsione saranno approvati, con altrettante leggi separate.
[4]Il riepilogo sara' approvato colla legge relativa allo stato di previsione dell'entrata.
Testo in vigore dal 11 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
