Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il rendimento di conti dello Stato sara' diviso in due parti.
[2]La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione a' capitoli del medesimo, e comprende:
- a)Le entrate effettive della competenza dell'anno accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b)Le spese effettive della competenza dell'anno accertate, pagate o rimaste da pagare;
- c)L'entrata e la spesa per movimento di capitali e costruzioni di strade ferrate;
- d)Le partite di giro;
- e)La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- f)La dimostrazione delle somme incassate e pagate dal Tesoro per ciascun capitolo del bilancio;
- g)Il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio prossimo venturo.
[3]La seconda parte di rendimento di conti abbraccia il conto generale del patrimonio dello Stato, colle variazioni che hanno subito:
- a)Le materie proprie del conto del Tesoro;
- b)Le attivita' e passivita' disponibili;
- c)Le attivita' e passivita' proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi, in relazione coi capitoli del bilancio;
- d)I beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e le passivita' dello Stato, tanto rapporto al movimento dei capitali inscritti nel bilancio, quanto in relazione a qualunque altra causa.
[4]Il rendimento di conti dello Stato avra' inoltre a corredo la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale, nonche' tutti quei conti speciali che saranno necessari a meglio chiarire ed illustrare i risultamenti dei singoli servizi. Faranno parte di siffatti conti speciali quelli: pel movimento generale di cassa; per l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico; per la gestione delle aziende di privativa; per le operazioni di credito; per la emissione e pagamento dei buoni e vaglia del Tesoro; delle principali officine e degli stabilimenti di proprieta' dello Stato; delle Casse di risparmio postali e di qualsiasi altra azienda ed operazione in cui sia impegnata la sostanza erariale.
Testo in vigore dal 11 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
