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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]All'articolo 2 della legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento nell'esercito, e' sostituto il seguente:
[8]«Art 2. Nessuno puo' essere nominato caporale se non ha servito sei mesi come soldato.»
[9]Al penultimo capoverso dell'articolo 22 della legge stessa e' sostituito il seguente:
[10]«I sottotenenti dell'artiglieria e del genio sono promossi tenenti nell'arma rispettiva;
[11]«a) Se provenienti dalla Scuola di applicazione, dopo superati gli esami di essa; la loro anzianita' relativa da tenente e' determinata dalla rispettiva classificazione per punti di rito ottenuti all'uscita dalla Scuola stessa senza riguardo alla precedente anzianita' da sottotenente: quelli di essi che provengono dall'Accademia militare hanno, a pari data di nomina a tenente, la precedenza sugli altri;
[12]«b) Se non provenienti dalla Scuola di applicazione, dopo raggiunta l'anzianita' dei sottotenenti dell'arma di fanteria promossi tenenti.»
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo, dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Entraque, addi' 8 ottobre 1873.
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]Ricotti.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1873 al 16 dicembre 2009
