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[1]I seguenti articoli della legge 19 giugno 1913, n. 641, modificata dal decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197, sono modificati come segue con effetto dal 1° marzo 1920, in riguardo degli agenti inscritti all'Opera di previdenza che abbiano cessato dal servizio a partire dal giorno stesso:
[2]Art. 1. - Omissis.
[3]3° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:
- a)alla madre ed al padre che abbia compiuto il 60° anno di eta', o, in caso diverso, che sia inabile al lavoro di agente morto in attivita' di servizio o in quiescenza dopo aver appartenuto al personale di ruolo almeno per dieci anni, purche' risulti provato che erano a carico dell'agente o del pensionato;
- b)ai figli inabili al lavoro ed alle figlie inabili al lavoro rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, quando abbiano compiuto il 18° anno di eta' siano stati provvisti di sussidio a carico dell'Opera e non siano provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni. Nel caso siano provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni ed il relativo importo sia inferiore all'assegno alimentare vitalizio, sara' corrisposta, a partire dal compimento del 18° anno di eta', la differenza a carico dell'Opera.
[4]Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato libero, e tanto per i figli quanto per le figlie, del certificato di moralita' e buona condotta;
- c)ai fratelli e sorelle nubili o vedove che siano inabili al lavoro, di agente morto in attivita' di servizio od in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianita' di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera a);
[5]4° al pagamento, a carico della disponibilita', di un numero limitato di assegni alimentari vitalizio temporanei, alle persone di famiglia indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente.
[6]Le disposizioni di cui al numero 3°), lettera b) sono applicabili pure ai tigli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati dell'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimi, tuttavia, in quanto siano bisognosi e vivevano a carico dell'agente, si intendono compresi tra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni, di cui al numero 4°.
[7]Non hanno diritto all'indennita' di buonuscita ne' ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi
[8]Neppure hanno diritto ad alcuno degli assegni alimentari sopra indicati le persone di famiglia degli agenti dimissionari, destituiti o revocati.
[9]L'inabilita' al lavoro, richiesta come condizione per la concessione dell'assegno nei casi suindicati, e' insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.
[10]Art. 2. - L'indennita' buonuscita sara' di L. 500, piu' l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le L. 1200, sara' ulteriormente aumentata di L. 100, senza pero' superare la suindicata somma di L. 1200.
[11]E' servizio utile agli effetti dell'indennita' di buonuscita quello prestato in qualita' di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio. Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato per piu' di cinque anni di servizio continuativo in qualita' di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sara' considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 o i 25 anni a seconda che l'agente e' addetto al servizio sedentario o al servizio attivo, ma non potra' cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.
[12]L'indennita' di buonuscita non puo' eccedere le L. 7500.
[13]Omissis.
[14]I sussidi agli orfani saranno di:
[15]L. 600 oppure di L. 480 all'anno per 1 orfano » 804 » » 624 » 2 orfani » 936 » » 720 » 3 » » 1056 » » 816 » 4 » » 1176 » » 912 » 5 » » 1308 » » 1008 » 6 » » 1428 » » 1104 » 7 o piu' orfani a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di assegno sul fondo pensioni.
[16]Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di L. 120 o di L. 96 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni.
[17]Omissis.
[18]Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 3° e 4° del precedente articolo, saranno di:
[19]L. 720 oppure di L. 600 all'anno per 1 persona » 936 » » 780 » 2 persone » 1060 » » 960 » 3 » » 1224 » » 1020 » 4 o piu' persone a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi.
[20]Art. 5 - All'Opera sono devolute le seguenti entrate:
- a)contributo dell'Amministrazione in ragione del nove per mille degli stipendi e paghe del personale. Il contributo medesimo non potra' in ogni caso essere inferiore al sei per mille dei prodotti lordi del traffico;
- b)contributo del personale in ragione del nove per mille sullo stipendio o paga.
[21]Omissis.
Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 24 febbraio 1924
