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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'art. 5 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e' sostituito il seguente:
[7]«La inscrizione in ciascun albo e' subordinata al pagamento da parte degli inscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo ordine, il quale contributo non potra' eccedere le L. 100».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 21 aprile 1921.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giolitti.
[12]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 6 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
