Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1880 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

La pena pecuniaria per le quietanze o ricevute ordinarie in contravvenzione alla citata legge 13 settembre 1874, n. 2077, sara' applicata esclusivamente al creditore che le ha rilasciate, non ostante qualunque patto in contrario, e il debitore non sara' tenuto che al pagamento della tassa, quand'anche dovesse far uso della quietanza sfornita di bollo.

Testo in vigore dal 17 maggio 1880 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1880-01-11;5430~art9 · fonte del testo

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