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La pena pecuniaria per le quietanze o ricevute ordinarie in contravvenzione alla citata legge 13 settembre 1874, n. 2077, sara' applicata esclusivamente al creditore che le ha rilasciate, non ostante qualunque patto in contrario, e il debitore non sara' tenuto che al pagamento della tassa, quand'anche dovesse far uso della quietanza sfornita di bollo.
Testo in vigore dal 17 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
