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[1]Per i registri dello stato civile, di che al n. 18 dell'articolo 20 della citata legge 13 settembre 1874, n. 2077, la tassa dovra' pagarsi senza la materiale apposizione del bollo, a senso dell'art. 5 e del titolo IX della legge suddetta.
[2]La liquidazione delle tasse sara' fatta ad anno compiuto in ragione del numero dei fogli impiegati, che sara' accertato dai pretori in occasione dell'ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno.
[3]I comuni pagheranno le tasse dovute dentro 30 giorni dalla notificazione dell'invito a pagamento, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al decimo della tassa dovuta.
Testo in vigore dal 17 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
