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[1]Per gli atti indicati nell'art. 20, nn. 15, 17, 19, 36 e 39 della legge sul bollo del 13 settembre 1874, n. 2077, il pagamento delle tasse di bollo non si fara' mediante l'applicazione di marche, ma mediante l'impiego della carta filigranata, estendendosi ai suddetti atti il disposto dell'art. 19 della citata-legge.
[2]Gli atti di cui ai nn. 16 e 24 del citato articolo saranno pure scritti su carta filigranata; potranno pero' farsi in carta libera, sottoponendoli prima della sottoscrizione al bollo straordinario mediante punzone o visto per bollo.
Testo in vigore dal 17 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
