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Chiunque contravvenga alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, o altrimenti faccia uso di atti scritti su carta non munita del bollo speciale, o munita di bollo speciale inferiore a quello prescritto, incorrera' nella sopratassa di lire quaranta per ciascun atto, oltre al pagamento della tassa dovuta.
Testo in vigore dal 17 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
