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[1]Gli atti contemplati da questa legge pel pagamento della tassa di registro mediante bollo speciale, che occorrono nei procedimenti o agli effetti di che negli articoli 136 e 142 della citata legge del 13 settembre 1874, n. 2076, continueranno ad essere soggetti all'iscrizione a repertorio e alla registrazione formale a debito o gratuita secondo le norme stabilite dai titoli IV, capo II, e dal titolo VI, capo I e II della detta legge.
[2]Gli altri atti che devono farsi in carta munita di bollo speciale saranno esenti dall'iscrizione al repertorio.
Testo in vigore dal 17 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
