Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1880 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli atti soggetti a bollo speciale, che dovessero farsi di seguito ad altri atti anteriori all'attivazione della presente legge, a cura del funzionario o pubblico ufficiale da cui saranno fatti, dovranno essere sottoposti alla registrazione formale presso l'ufficio di Registro del rispettivo distretto pel pagamento della tassa fissa rappresentata dal bollo speciale, nei termini e sotto le sanzioni penali stabilite dagli articoli 73, 93 e 98 della citata legge sulle tasse di registro.
[2]Gli stampati e registri per gli atti e documenti dalla presente legge contemplati per le tasse di bollo, che al giorno della sua attivazione fossero gia' muniti regolarmente delle marche da bollo prescritte, potranno essere adoperati e portati a compimento senza altre formalita' relative all'applicazione delle suddette tasse di bollo.
Testo in vigore dal 17 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
