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Tutte le tasse superiori a centesimi 10, per le quali e' provveduto colla presente legge, sono soggette all'aumento dei due decimi, di che agli articoli 158 e 77 delle precitate leggi 13 settembre 1874, nn. 2076 e 2077.
Testo in vigore dal 17 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
