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La tassa di cinque centesimi stabilita dal n. 7, art. 20 della citata legge sul bollo sara' applicabile alle quietanze o ricevute ordinarie, qualunque sia il loro ammontare, che si rilasciano dalle Societa' anonime o in accomandita per azioni, e dalle Societa' e Compagnie di che nel titolo II della legge 8 giugno 1874, n. 1947 (Serie 2ª), tenuto fermo l'obbligo dell'applicazione d'ufficio delle marche relative, a norma dell'art. 15, primo alinea della citata legge 13 settembre 1874, n. 2077.
Testo in vigore dal 17 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
