Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le spese per l'attuazione della presente legge sono a carico della azienda speciale del demanio forestale di Stato.
[2]Il ministro del tesoro e' autorizzato su proposta del ministro di agricoltura ad introdurre le variazioni necessarie nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura iscritto ai sensi dell'art. 18 della legge l4 luglio 1912, n. 834.
[3]Corrispondenti variazioni, saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata a carico dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 3 aprile 1921.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]GIOLITTI - MICHELI - BONOMI.
[8]Visto, Il guardasigilli: FERA.
Testo in vigore dal 20 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
