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[1]Al quinto comma dall'art. 7 della legge 14 luglio 1912, n. 834, e' sostituito il seguente:
[2]«Ai professori ordinari e straordinari dell'istituto non potra' essere conferito piu' di un incarico».
Testo in vigore dal 20 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
