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Un professore ed un assistente saranno esclusivamente adibiti al funzionamento di una speciale stazione di silvicoltura da istituirsi, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1910, n. 277, portante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.
Testo in vigore dal 20 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
