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[1]L'uso delle marche da bollo a tassa graduale e' limitato: Alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio provenienti dall'estero; Ai detti titoli tratti nel Regno che siano di un importo eccedente il limite cui giunge la carta filigranata che si vende per conto dello Stato, l'uso della quale diventa obbligatorio; Agli altri atti di che nella seconda parte del n. 2 dell'art. 3, della legge suddetta.

[2]Le intendenze potranno tuttavia concedere agli Istituti di credito, ai banchieri ed ai commercianti che ne facciano domanda di sottoporre al bollo straordinario moduli stampati o litografati in carta non filigranata per le cambiali ed altri recapiti commerciali, perche' sui detti moduli sia compresa la indicazione dell'Istituto o della ditta emittente.

Testo in vigore dal 16 luglio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4702~art9 · fonte del testo

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