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La duplicazione di tassa ordinata dall'ultimo alinea dell'art. 4 e dall'art. 23, paragrafo 1°, della legge 13 settembre 1874, n. 2076, sara' applicata anche alle cambiali ed effetti di commercio che hanno scadenza superiore a quattro mesi. Pero' per le cambiali ed effetti di commercio non superiori alla somma di lire 500, rimarra' fermo il termine stabilito dal detto ultimo alinea dell'art. 4 e dell'art. 23, paragrafo 1°, della legge sopra citata.

Testo in vigore dal 16 luglio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4702~art8 · fonte del testo

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