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E' portata da centesimi 50 a lire 1 per ogni cento lire la tassa per gli atti di appalto e contratti indicati negli articoli 48, 49 e 50, dell'anzidetta tariffa e per gli altri simili atti o contratti di che al 3° capoverso dell'articolo 5 della tariffa stessa.
Testo in vigore dal 16 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
