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[1]Coll'attuazione di questa legge cessano d'avere effetto le esenzioni e i privilegi in materia di tasse di registro, bollo, ipoteche, manomorta e concessioni governative senza limitazione di tempo, concessi o dipendenti da leggi concernenti materie estranee alle dette tasse, emanate a tutto il 1884.
[2]Siffatti provvedimenti di favore concessi o dipendenti da leggi emanate posteriormente al 31 dicembre 1884, parimente riguardanti materie estranee alle dette tasse di registro e di bollo, cesseranno di avere effetto dopo un triennio a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della promulgazione di ciascuna di esse leggi speciali.
[3]Si eccettuano, e quindi non si intendono abrogati, le esenzioni e i privilegi stabiliti da particolari convenzioni approvate con legge, e neppure quelli determinati:
- a)dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, art. 292;
- b)dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette, articoli 45, 47, 70 e 99;
- c)dalla legge 7 aprile 1881, n. 133, per la tassa di bollo stabilita dall'art. 20 sugli assegni bancari, buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da Istituti legalmente costituiti, e sui libretti di conto corrente e quelli di risparmio nominativi ed al portatore;
- d)dal Regio decreto 26 gennaio 1882, n. 621, sopra alcune operazioni di debito pubblico, articoli 1 e 2;
- e)dalla legge 25 giugno 1882, n. 869, sulle bonifiche, articoli 55 e 56;
- f)dalla legge 25 giugno 1882, n. 883, che istituisce il tiro a sogno nazionale, art. 11;
- g)dalla legge, testo unico, 24 settembre 1882, n. 099, sulle elezioni politiche, articoli 23, 39 e 41;
- h)dalla legge 8 luglio 1883, n. 1461, sulle fondazioni artistiche e scientifiche, art. 2;
- i)dalla legge 8 luglio 180, n. 1473, sulla fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, art. 3.
- k)dalla legge 8 luglio 1882, n. 1489, sul bonificamento dell'Agro romano, articoli 10 e 17;
- l)dalla legge, testo unico, 22 febbraio 1885, n. 2922, sul credito fondiario, art. 7;
- m)dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, art. 41;
- n)dalla legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario, articoli 3, 9, 14, 21 e 40;
- o)dall'art. 13 della legge 19 aprile 1885, n. 3099, relativo al Monte delle pensioni dei maestri elementari;
- p)dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, relativa alle Societa' di mutuo soccorso;
- q)dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, relativa ai provvedimenti pei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo;
- r)dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale, articoli 34, 39, 40, 41, 42, 75, 161.
Testo in vigore dal 16 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
