Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni degli articoli 75 e 76 della legge sul bollo sono applicabili anche a tutte le operazioni di anticipazione o sovvenzione fate da privati che tengono Case di pegno.
Testo in vigore dal 16 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
