Art. 9
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Sono modificati l'art. 8 del regio decreto 26 gennaio 1899, n. 44, nonche' l'art. 314 del regolamento organico sovra citato, nel senso che la retribuzione dei vuotacassette, dei portapieghi e dei portalettere suburbani varia dal minimo lire 700 al massimo di lire 900. Questi agenti fuori ruolo sono inscritti d'ufficio, come sopra, alla cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
