Art. 8
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[1]Gli assistenti hanno titolo, mediante esame di concorso, al passaggio in pianta stabile nel ruolo del personale di 3ª categoria, per la meta' dei posti vacanti non riservati agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni militari, ed in mancanza di questi agli ex sottufficiali dell'esercito in forza delle leggi 8 luglio 1883, n. 1470, e 14 luglio 1887, n. 4719, ed in concorso cogli agenti subalterni, giusta gli articoli 131 e 133 del citato regolamento organico.
[2]Gli assistenti passando in pianta stabile non hanno diritto alla pensione secondo la vigente legge per gli impiegati civili dello Stato, ma sono sottoposti alla ritenuta ordinaria che sara' versata alla cassa nazionale di previdenza, ramo assicurazioni del reddito vitalizio, insieme al contributo complementare pagato dallo Stato per assicurar loro un trattamento di riposo pari a quello degli altri impiegati civili governativi.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 1 luglio 1904
