Art. 6
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Gli assistenti non hanno diritto a pensione di riposo secondo le leggi per gl'impiegati civili dello Stato, ma sono inscritti d'ufficio alla cassa nazionale di previdenza nel ramo «Assicurazioni del reddito vitalizio» e sono retribuiti con indennita' giornaliera lorda di lire 3.10, dalla quale, oltre il prelevamento della tassa di ricchezza mobile, sara' dedotto anche il contributo alla cassa nazionale suddetta, in misura tale che la diaria netta corrisponda a lire 2.50.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 1 luglio 1904
