Art. 5
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[1]Ai maggiori bisogni di personale ausiliario, occorrente per il progressivo incremento dei servizi, il Ministero delle poste e dei telegrafi avra' facolta' di provvedere mediante personale fuori ruolo con la denominazione di assistenti, scelto, in seguito ad esame di concorso teorico-pratico, tra i supplenti degli uffici postali e telegrafici di 2ª e 3ª classe, che posseggano i requisiti voluti dall'art. 134 del regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 26 gennaio 1902, n. 19.
[2]Il programma di esame sara' stabilito con decreto ministeriale.
[3]Al primo concorso saranno eccezionalmente ammessi tutti i supplenti, senza eccezione di eta', presso l'amministrazione centrale, le direzioni e gli uffici di 1ª, 2ª e 3ª classe, purche' abbiano almeno sei mesi di servizio effettivo e comprovato anteriore al 1° maggio 1902. I supplenti in missione, che non supereranno la prova, cesseranno della missione.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 1 luglio 1904
