Art. 4
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[1]Nei riguardi dei quadrienni e dei quinquenni di cui sopra, l'effetto dei punti di merito stabiliti con gli articoli 242, 243 e 244 del regolamento organico approvato col regio decreto 26 gennaio 1902, n. 19, sara' quello di anticipare di sei mesi la maturazione dei suddetti periodi per ogni 10 punti di merito conseguiti.
[2]L'anticipazione stessa non potra' pero' superare in complesso il termine di un anno per ogni periodo quadriennale, e di un anno e mezzo per ogni periodo quinquennale.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 1 luglio 1904
