Art. 3
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[1]Allo stipendio massimo attuale degli ufficiali telegrafici, sono aggiunte due classi a lire 3,000 ed a lire 3,300.
[2]Fermi restando gli aumenti quadriennali di lire 250 fino a raggiungere lo stipendio massimo attuale di lire 2,700, i due aumenti ulteriori di lire 300 ciascuno verranno normalmente accordati alla maturazione di periodi quinquennali.
[3]In analogia alle qualifiche di cui nel quadro primo della tabella B, annessa al regio decreto n. 43, del 26 gennaio 1899, e' conferito il titolo di capo ufficio agli ufficiali telegrafici che raggiungeranno lo stipendio di lire 2,700.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 1 luglio 1904
