Art. 10
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[1]L'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, avra' effetto dal 1° luglio Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1902-903, la maggiore spesa di lire 760,646 occorrente per l'attuazione delle modificazioni organiche di cui sopra.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 luglio 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Galimberti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 1 luglio 1904
