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[1]Gli ispettori comandanti di divisione sono all'immediata dipendenza del Ministero delle finanze, hanno grado pareggiato a quello di colonnello o di tenente colonnello dell'esercito, sono nominati a scelta fra gli ispettori della guardia, sentito il Comitato istituito con l'art. 10 della presente legge.
[2]Le classi e gli stipendi degli ispettori comandanti di divisioni sono stabiliti giusta l'unita tabella dei gradi e dei soldi, che viene sostituita a quella portata dall'allegato F della citata legge del 2 aprile 1886.
[3]La revoca dall'ufficio, la dispensa dal servizio e la destituzione degli ispettori comandanti di divisione vengono determinate dal Ministero, udito il parere del detto Comitato.
Testo in vigore dal 21 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
