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[1]Gli ispettori comandanti di divisione sono all'immediata dipendenza del Ministero delle finanze, hanno grado pareggiato a quello di colonnello o di tenente colonnello dell'esercito, sono nominati a scelta fra gli ispettori della guardia, sentito il Comitato istituito con l'art. 10 della presente legge.

[2]Le classi e gli stipendi degli ispettori comandanti di divisioni sono stabiliti giusta l'unita tabella dei gradi e dei soldi, che viene sostituita a quella portata dall'allegato F della citata legge del 2 aprile 1886.

[3]La revoca dall'ufficio, la dispensa dal servizio e la destituzione degli ispettori comandanti di divisione vengono determinate dal Ministero, udito il parere del detto Comitato.

Testo in vigore dal 21 luglio 1891 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-07-14;398~art9 · fonte del testo

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