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Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario non solo nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 130 del testo unico delle leggi doganali, ma anche quando sia stato gia' punito una volta per contrabbando o con decisione dell'autorita' amministrativa o con sentenza dell'autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 21 luglio 1891 al 26 novembre 1895
