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Alle pene stabilite dall'art. 114 del testo unico delle leggi doganali e dall'art. 3 del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, e' aggiunta la pena del confino per un tempo non inferiore a due anni ne' superiore a tre anni.
Testo in vigore dal 21 luglio 1891 al 26 novembre 1895
