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[1]Le facolta' conferite agli Intendenti di finanza dagli articoli 13 e 16 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3ª) sull'ordinamento della guardia di finanza, sono deferite agli ispettori comandanti di divisione.
[2]Al Comitato del Corpo della guardia di finanza sono deferite le attribuzioni del Consiglio di disciplina, di cui tratta l'art. 16 della citata legge.
[3]Quando pero' questo Comitato siede come Consiglio di disciplina, vi sara' aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale del Corpo della guardia, eguale in grado a quello che deve essere giudicato.
Testo in vigore dal 21 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
