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Alle pene stabilite dall'art. 112 del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto dell'8 settembre 1889 (n. 6387 serie 3ª) per il contrabbando di merci, e dai capoversi 1° e 4° dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, n. 3020, per il contrabbando dei generi di privativa, e' aggiunta la pena del confino per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Testo in vigore dal 21 luglio 1891 al 26 novembre 1895
