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[1]Al capoverso quinto dell'art. 7, alle parole: «alla meta'» sono sostituite le parole: «al quarto».
[2]Dopo l'anzidetto capoverso e' aggiunto il seguente: «Nel caso di restituzione anticipata di un capitale o di una parte di esso in numerario, il debitore, oltre ai diritti di commissione ed erariali, deve versare gli interessi relativi, da calcolarsi fino al tempo in cui per effetto della prossima estrazione verranno ad essere rimborsabili le corrispondenti cartelle, salvo all'Istituto di compensare al debitore il frutto ricavabile dal reimpiego temporaneo della somma che, sopra proposta del debitore, l'Istituto possa ammettere».
[3]Al penultimo capoverso sono aggiunte le parole seguenti:
[4]«Di un saggio d'interesse eguale a quello del mutuo che si rimborsa.»
[5]Nell'ultimo paragrafo del medesimo art. 7, dopo le parole: «del suo debito originario,» sono inserite le parole:
[6]«quando questo non eccede 500,000 lire,» e dopo le parole: «ipotecariamente inscritta,» sono inserite le altre:
[7]«nel caso che il debito ecceda le lire 500,000 si potra' ottenere la parziale riduzione di cui sopra, colla estinzione di un quinto della somma anzidetta e di un decimo della somma eccedente.»
Testo in vigore dal 8 gennaio 1885 al 16 dicembre 2009
