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[1]All'articolo 2 della legge 14 giugno 1866, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1873, e' sostituito il seguente:

[2]«Ogni Istituto dovra' stabilire nelle citta' designate con decreto Reale agenzie proprie, ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario».

[3]Potranno adempiere l'ufficio di agenzie i Corpi morali (Casse di risparmio, Monti di pieta' ed altri Istituti), riportando l'autorizzazione del Governo.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1884-12-21;2834~art3 · fonte del testo

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