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[1]All'articolo 1 della legge 14 giugno 1866, n. 2983, e all'articolo 2 della legge 15 giugno 1873, n. 1419, e' sostituito il seguente:
[2]«Il credito fondiario nel Regno e' esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Opera Pia di S. Paolo di Torino, dalle Casse di risparmio di Milano, di Bologna e di Cagliari, e dal Banco di Santo Spirito di Roma.»
[3]Ognuno di detti Istituti puo' fare operazioni in tutte le provincie dello Stato.
[4]Il Governo del Re puo' concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del credito fondiario a Societa' od Istituti i quali abbiano un capitale versato di dieci milioni. Dette Societa' od Istituti possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato, purche' dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla meta' del capitale versato. Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengano estinti, da altrettanti crediti o da altrettante cartelle fondiarie al valore nominale gia' in circolazione, da dichiararsi fuori circolazione e da tenersi vincolate in deposito nelle proprie casse.
[5]Analogamente all'art. 8 della legge 14 giugno 1866, tutte le ipoteche inscritte a favore delle Societa' o degli Istituti sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle vincolate sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1885 al 16 dicembre 2009
